STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LA BIFORA”
ART.1 Denominazione e sede
– E’ costituita l’associazione di promozione sociale denominata “La bifora”
– L’Associazione ha sede in Via Latemar n.1 interno 3 a Castello-Molina di Fiemme in provincia di Trento
ART. 2 Oggetto e scopo
– l’Associazione “La bifora” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel limite dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della 7 dicembre 2000, n. 383, nonché delle altre leggi statali e provinciali.
– lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’associazione.
– l’Associazione è apartitica, apolitica e persegue il fine della solidarietà, civile, culturale e sociale e non persegue fini di lucro. Il suo scopo principale consiste:
1. nella realizzazione e nel sostegno di iniziative atte a valorizzare la società locale;
2. nella promozione della cultura
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli associati.
Per il raggiungimento degli scopi enunciati, l’Associazione potrà collaborare con Enti Pubblici e le associazioni del territorio, al fine di supportare iniziative idonee all’incremento dell’attività culturale e sociale. Si impegnerà nella gestione di una sala lettura.
ART. 3 Patrimonio ed entrate
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di Enti Pubblici o privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– dei versamenti effettuati dai fondatori originari; dagli eventuali versamenti ulteriori effettuati da detti fondatori;
– dai versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all’Associazione in qualità di Soci;
– da contributi di Enti e privati;
– dai redditi derivati dal suo patrimonio;
– da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Il comitato promotore stabilisce la quota minima di ingresso nell’Associazione da parte dei Soci fondatori all’atto costitutivo dell’Associazione. L’Assemblea stabilisce inoltre la quota minima che ciascun Socio dovrà versare annualmente.
E’ facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari senza per questo dotare gli stessi di maggiori diritti.
ART. 4 Bilancio
– il bilancio dell’Associazione è annuale, e coincide con l’anno solare
– il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
– il bilancio viene elaborato dal direttivo e sottoposto all’assemblea per l’approvazione
– gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
ART. 5 Soci (diritti e doveri)
Dell’Associazione fanno parte i Soci fondatori e coloro che, accettando le norme statutarie, sono con il pagamento della quota sociale annuale.
Gli aderenti hanno diritto:
– di partecipare alla vita sociale e di voto in assemblea
– di eleggere gli organi dell’associazione e di essere eletti
– di informazione e di controllo stabiliti delle leggi e dallo statuto
– di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal direttivo.
Gli aderenti devono:
– condividere l’oggetto sociale e rispettare lo statuto
– svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro
Il comportamento verso gli altri soci e verso l’esterno dell’Associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
In presenza di gravi motivi, il Socio può essere escluso con delibera motivata dall’Assemblea. Nel caso che l’escluso non ne condivida le ragioni può aderire all’arbitro di cui al presente Statuto; in tal caso l’efficacia è sospesa sino al pronunciamento.
ART. 6 Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– l’Assemblea dei Soci;
– il Consiglio direttivo;
– il Presidente dell’Associazione;
– il Segretario con funzioni di tesoriere.
Le cariche sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.
ART. 7 L’Assemblea
E’ composta dai Soci dell’Associazione ed è l’organo sovrano dell’Associazione stessa. Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e quando necessario.
Provvede a:
– eleggere le cariche sociali;
– nominare il Presidente e il Consiglio direttivo;
– delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
– deliberare sulle modifiche del presente Statuto ed approvare eventuali regolamenti che disciplinano l’attività;
– deliberare lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio ed altra Associazione con finalità analoga
– approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
L’Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto ai Soci inviato almeno dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei Soci aderenti.
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi numero di Soci presenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può essere delegato a rappresentare un solo altro Socio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti; per le modifiche statutarie, delibere di scioglimento e di destinazione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Le deliberazioni della stessa sono riassunte in un verbale sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante.
ART.8 Il Presidente
Al presidente spetta la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti. In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vicepresidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
ART. 9 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è composto da nove membri compreso il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, eletti dell’Assemblea tra gli aderenti. Il Consiglio direttivo svolge, su indicazione dell’Assemblea, le attività esecutive relative all’organizzazione di volontariato.
Il direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a maggioranza dei presenti.
Ad esso sono delegati i compiti di:
– curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
– redigere i bilanci;
– compilare i progetti per l’impiego del residuo del bilancio da sottoporre all’Assemblea;
– formulare eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
ART. 10 Il Segretario
Il Segretario gestisce la cassa della società e ne tiene idonea contabilità. Controlla la tenuta dei libri sociali e contabili. Redige i verbali delle Assemblee dei Soci e del Consiglio direttivo.
ART. 11 Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di promozione sociale e comunque a fini di utilità sociale.
ART. 12 Clausola compromissoria
Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al giudizio di un arbitro amichevole compositore, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro sarà provveduto dal presidente del Tribunale di Trento.
ART. 13 Legge applicabile
Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme del Codice Civile (che regolano le associazioni non riconosciute), nonché le norme in materia di volontariato.